Doctor Europæus

Paesi processo di Bologna meno Russia e Bielorussia

Il dottorando può richiedere al Collegio dei Docenti, entro tre mesi dall'inizio del terzo anno accademico il rilascio di una certificazione di “Doctor Europæus” - aggiuntiva al titolo nazionale del dottorato - nel rispetto delle condizioni richieste dall’European University Association e richiamate dal Regolamento di Ateneo sui Dottorati di Ricerca all'art. 34, come di seguito indicate:
 1) relazioni positive sulla tesi redatte da due professori appartenenti a due Università europee diversi da quello dove si svolge il Dottorato, scelti dal Supervisore e dal Collegio dei docenti;
 2) appartenenza di almeno un componente della Commissione giudicatrice ad una Università europea diversa da quella in cui la tesi viene discussa; tale componente non può coincidere con uno dei referee;
 3) una parte della discussione della tesi deve svolgersi in una lingua ufficiale europea diversa da quella nazionale del Paese dove si svolge il Dottorato;
 4) preparazione della tesi in seguito ad un soggiorno di almeno tre mesi, anche non consecutivi, in una struttura di un altro Paese europeo (https://ehea.info/page-members).

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europæus può essere rilasciata, previa delibera del Collegio dei Docenti, qualora siano soddisfatte le quattro condizioni sopra indicate.

Al momento della presentazione della domanda di ammissione all’esame finale, il dottorando che abbia richiesto il rilascio della certificazione aggiuntiva di Doctor Europæus dovrà allegare anche l’apposito modulo di richiesta, debitamente compilato.

La documentazione relativa alla Menzione di Doctor Europæus, previa verifica del Collegio dei Docenti, verrà inviata alla commissione giudicatrice nominata per il conferimento del titolo di dottorato.