La sottoscrizione del contratto di formazione è obbligatoria al momento dell'immatricolazione
Si suggerisce di compilare il documento nelle parti mancanti e dopo averlo salvato in formato PDF, di apporre la firma digitale preferibilmente in PAdES.
I vincitori del concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione riservate ai medici potranno immatricolarsi tramite apposita procedura on-line, utilizzando dispositivo collegabile ad internet, seguendo le suddette indicazioni:
- Registrarsi al sito https://unime.esse3.cineca.it per avere accesso alla propria area personale (se non già fatto precedentemente);
- Procedere all’iscrizione, selezionando il percorso “Segreteria Concorsi di Ammissione Immatricolazione”. L’immatricolazione non risulterà completata fintanto che non si cliccherà sul tasto CONFERMA, presente nell’ultima pagina della procedura.
- Stampare, firmare e scannerizzare la domanda e, una volta formato il documento con estensione .pdf, caricarla nella propria pagina personale;
- Effettuare il pagamento di € 400,17 tramite la procedura “pagoPA”, cui si accede dalla sezione “TASSE” della propria area personale;
- Scaricare il contratto di formazione specialistica e la scheda anagrafica. In allegato si trovano allegati i modelli di contratti e scheda anagrafica che dovranno essere scaricati, compilati e sottoscritti dalla/o specializzanda/o a seguito dell'assegnazione presso le Scuole di Specializzazione di area medica.
Le tipologie di contratti sono diverse a seconda del tipo di finanziamento previsto per la formazione, distinguandosi tra Statali, Regionali e del Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, si prega di scaricare e compilare il contratto relativo al proprio status.
- Una volta sottoscritto, il contratto deve essere scannerizzato e inviato in formato .pdf all'indirizzo specareamedica@unime.it prima dell'inizio delle attività didattiche. Nel caso di sottoscrizione digitale, potrà essere inoltrata copia digitale .
I corsisti vincitori di posto con finanziamento regionale dovranno inviare, unitamente ai documenti sopra indicati, copia del modello ISEE all’indirizzo email specareamedica@unime.it.
- Inviare la scheda anagrafica, dopo averla compilata, all’indirizzo email: sdifranco@unime.it, indirizzandola all’Ufficio “U. OP. Trattamento economico Personale non strutturato”.
- Il Personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale deve inviare anche l'atto formale.
IN CASO DI ASSEGNAZIONE PER SCORRIMENTO SUCCESSIVAMENTE ALL'INIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Eliminare dal contratto di formazione specialistica l'indicazione del 1 Novembre come data di inizio delle attività didattiche.
Inviare il contratto compilato e la scheda anagrafica entro 7 gg. dall'immatricolazione all'ndirizzo specareamedica@unime.it. Nel caso di sottoscrizione digitale, potrà essere inoltrata copia digitale.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica specareamedica@unime.it
Per le Scuole di Specializzazione Area Sanitaria MEDICA e NON MEDICA il pagamento del contributo onmicomprensivo annuale dovrà essere effettuato tramite la procedura on-line - Servizi Web ESSE3, disponibile al Link https://unime.esse3.cineca.it/Home.do.
SCADENZE E IMPORTI
SCUOLE SANITARIE MEDICHE
- iscrizione (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00 e dell’imposta di bollo € 16,00) € 400,17 da corrispondere al momento dell’immatricolazione;
- rata unica – conguaglio - € 1.600,00 da corrispondere entro il 31/03/2023;
La quota relativa al conguaglio (€ 1.600,00) può essere corrisposta anche in forma rateizzata, secondo le seguenti modalità:
- 1° rata € 500,00 entro il 31-03-2023;
- 2° rata € 500,00 entro il 31-05-2023;
- 3° rata € 600,00 entro il 31-07-2023.
(mora per ritardato pagamento prima rata di € 400,17, fino al 31-12-2022 € 28,00 – dal 02/01/2023 € 50,00; mora per ritardato pagamento rate conguaglio € 14,00)
SCUOLE SANITARIE non mediche
- iscrizione (comprensiva della tassa regionale per il diritto allo studio € 140,00 e dell’imposta di bollo € 16,00) € 400,17 da corrispondere al momento dell’immatricolazione;
- rata unica – conguaglio - € 800,00 da corrispondere entro il 31/03/2023;
La quota relativa al conguaglio (€ 800,00) può essere corrisposta anche in forma rateizzata, secondo le seguenti modalità:
- 1° rata € 300,00 entro il 31-03-2023;
- 2° rata € 300,00 entro il 31-05-2023;
- 3° rata € 200,00 entro il 31-07-2023.
(mora per ritardato pagamento prima rata di € 400,17, fino al 31-12-2022 € 28,00 – dal 02/01/2023 € 50,00; mora per ritardato pagamento rate conguaglio € 14,00)
N.B. Gli studenti non in regola con i pagamenti pregressi non potranno iscriversi all’anno successivo, la procedura informatizzata non potrà generare né l’ipotesi d’iscrizione né la relativa tassa.
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI FORMAZIONE FUORI RETE
- Le istanze relative alla fruizione di un periodo extra rete devono essere inoltrate alla segreteria della Scuola di Specializzazione di afferenza del/la MIF, mediante invio all’indirizzo protocollo@unime.it;
- Sono prese in carico solo le istanze formulate mediante la compilazione in tutte le parti del Progetto Formativo Individuale o del Learning Agreement (in caso di formazione all’estero), sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti. Il Progetto Formativo Individuale e il Learning Agreement da utilizzare sono solo quelli approvati dagli Organi Collegiali d’Ateneo nella seduta del 29/03/2023, che sono pubblicati nella sezione modulistica della pagina Scuole di Specializzazione nel sito web d’Ateneo.
- Le istanze devono essere inviate almeno 4 (quattro) mesi prima della data di inizio del periodo di formazione fuori rete. Non sono prese in carico richieste con margini temporali inferiori.
- Il Consiglio della Scuola di Specializzazione dell’istante provvede, alla prima seduta utile, ad approvare lo svolgimento di attività extra rete formativa della/o specializzanda/o presso la Struttura Ospitante e il relativo progetto formativo individuale o il Learning Agreement.
- Nel caso di formazione extra rete da svolgersi in Italia, l'Ufficio Scuole di Specializzazione - preso atto della deliberazione del Consiglio - invia alla Struttura Ospitante apposita richiesta di nulla osta alla formazione, condividendo altresì la proposta di Convenzione e il Progetto Formativo Individuale.
- Nel caso di formazione extra rete da svolgersi all’estero, l’Ufficio Scuole di Specializzazione – preso atto della deliberazione del Consiglio - invia alla Struttura Ospitante apposita richiesta di nulla osta alla formazione, condividendo altresì il learning agreement.
- La Struttura Ospitante, nella persona del legale rappresentante p.t., deve concedere il nulla osta alla formazione della/o specializzanda/o presso le proprie strutture e, in caso di formazione extra rete da svolgersi in Italia, sottoscrivere la Convenzione ricevuta, previa condivisione di eventuali modifiche volte all’adeguamento del testo proposto alla situazione del/la singolo/a Specializzando/a.
- Entro 7 (sette) giorni dall'inizio dell'attività formativa, la/il MIF deve comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione la data effettiva di inizio della formazione.
- Entro 5 (cinque) giorni dal termine dell’attività formativa, la/il MIF deve inviare un report delle attività svolte firmato dal referente della Struttura Ospitante.
- Il Consiglio della Scuola di Specializzazione di afferenza conferma il riconoscimento delle attività formative svolte sul libretto di ciascun/a specializzando/a sulla base di ciò e in conformità a quanto autorizzato in fase di approvazione.
FINO AL 31 DICEMBRE 2026 la l. n. 145/2018, art. 1 c. 547 e ss., prevede che a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Le aziende e gli enti del SSN, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa possono procedere all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella suddetta graduatoria. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l’attività formativa presso le medesime strutture.
Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l’attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un’altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro.
Durante tale periodo lavorativo, è sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa.
La formazione teorica compete alle universita'.
La formazione pratica e' svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente
d'inquadramento, purche' accreditati ai sensi dell'articolo 43 del
decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando
può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce
la prova di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo
n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del
diploma.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A SPECIALIZZANDI/E
- A seguito della ricezione della formale lettera di assunzione e/o richiesta di disponibilità da parte dell’Azienda Sanitaria interessata, è necessario fare richiesta per il rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
Deve essere cura dello/a specializzando/a scaricare il modello di progetto formativo individuale sotto allegato affinchè sia compilato e sottoscritto da tutte le parti coinvolte e sottoposto all'approvazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione.
N.B. Gli specializzandi possono svolgere attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale.
- Il Consiglio della Scuola di afferenza alla prima riunione utile, eventualmente convocata ad hoc entro e non oltre 15 gg, delibera sulla richiesta e, in caso di parere positivo, approva il progetto formativo individuale allegandolo al verbale della riunione che sarà inviato al protocollo generale.
Per finalizzare la procedura, è necessario che la Regione ove si trova la Struttura Ospedaliera - Datrice di lavoro abbia stipulato un apposito Accordo Quadro con l'Ateneo (art. 1, c. 548bis). In mancanza dovrà essere avviato l'iter per la stipula dello stesso.
In allegato sono stati inseriti gli Accordi Quadro stipulati da Unime con le Regioni e lo schema tipo approvato con Decreto Interministeriale n. 92 del 10/04/2022.
- Una volta espletati i controlli previsti dalla citata normativa da parte dell’U. Op. di riferimento, sarà inoltrata all’Azienda Ospedaliera un'apposita comunicazione attestante la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione e contenente l'informativa circa gli adempimenti preordinati e successivi all’assunzione, unitamente al progetto formativo.
- Conseguentemente all’avvenuta assunzione, lo/a specializzando/a deve inviare una comunicazione all’U. Op. Trattamento Economico Personale non Strutturato (sdifranco@unime.it) indicando la data di presa di servizio e la durata del contratto. L'ufficio provvederà a sospendere l’erogazione degli emolumenti corrisposti dall’Ateneo in virtù del contratto di formazione specialistica.
In linea generale, per tutta la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e dal Contratto di formazione specialistica.
Vi sono tuttavia delle eccezioni espressamente previste
- La Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e il Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004, prevedono la possibilitche devono essere comunicate dal medico in formazione specialistica al Direttore della Scuola prima dell'inizio del loro svolgimento. Si tratta delle seguenti attività:
- esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, previa definizione di accordi di convenzione;
- guardia medica;
- sostituzione di medico di base;
- guardia turistica;
- sostituzioni nell’ambito della Medicina Penitenziaria.
Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.
Inoltre, alcune tipologie di rapporto di lavoro sono state rese compatibili con la formazione specialistica per far fronte alle esigenze del sistema sanitario nazionale, specie dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Ai sensi L. 145/2018, art. 1 co. da 547 a 548 ter ss.mm.ii. (cd. DL Calabria), gli specializzandi e le specializzande regolarmente iscritti/e, a partire dal secondo anno di formazione, possono essere assunti/e dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative fino al 31.12.2026. Tali assunzioni devono avvenire nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e la relativa attività deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione.
Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica. Si veda la sezione in modulistica dedicata.
L'artt. 2 bis e 2 ter, co. 5 Il DL 18/2020 e ss.mm.ii. e art. 1 co. 268 della Legge 234/2021, così come modificato dall'art. 4 D. L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. in L. 23 febbraio 2024, n. 18, prevedono che, fino al 31.12.2024, gli specializzandi e le specializzande iscritti/e all’ultimo e al penultimo anno del corso di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere assunti dalle Aziende del Servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co) ovvero con contratto a tempo determinato e a orario ridotto. Tali contratti possono avere una durata di sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Gli/le specializzandi/e restano iscritti/e alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020.
il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 4, comma 9-quater ha prorogato al 31/12/2023 la possibilità per gli specializzandi e le specializzande iscritti/e al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, fino al 31/12/2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, gli specializzandi e le specializzande iscritti/e regolarmente al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.
- L’attività prestata presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) è compatibile già a partire dal I anno di corso.
Congedo di Maternità
La specializzanda deve comunicare il prima possibile il proprio stato di gravidanza, mediante l'inivio dell'appposito modulo all'indirizzo e-mail protocollo@unime.it, al Direttore dell'Unità Operativa dell'Azienda Sanitaria dove sta evenutalmente svolgendo l'attività formativa, al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza e all'Ufficio Scuole di Specializzazione.
Qualora la specializzanda sia esposta a radiazioni ionizzanti, deve comunicare il proprio stato di gravidanza non appena accertato.
A seguito della comunicazione dello stato di gravidanza, il Direttore dell'Unità Operativa in cui si trova la specializzanda, concorderà con il Direttore della Scuola di Specializzazionedi afferenza quali mansioni affidarle affinchè non sia esposta a particolari rischi, in coerenza con il piano formativo della Scuola. L a valutazione dei rischi è effettuata nei tempi e con le modalità definite dalle Aziende Sanitarie, tenedo conto delle attività vietate espressamente dal T.U. a tutela della maternità e della paternità.
TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE NELLE IPOTESI DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE EXTRA RETE E DI INCARICHI LAVORATIVI AUTORIZZATI.
Ricevuta la comunicazione, l'Ufficio Scuole di Specializzazione provvede a collocare la specializzanda in congedo di maternità:
1. a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino al terzo mese successivo al parto (2+3);
2. a partire dall'ottavo mese di gravidanza fino al quarto mese successivo al parto se l'idoneità alla prosecuzione dell'attività lavorativa oltre il 7 mese sia certificata dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute dell’Università;
3. dalla data del parto al quinto mese successivo, se l'idoneità alla prosecuzione dell'attività lavorativa sia certificata dal Medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute dell’Università;
Nelle ipotesi n. 2. e 3. la specializzanda dovrà presentare apposita istanza entro e non oltre il termine del settimo mese di gravidanza.
GRAVIDANZA A RISCHIO
Nel caso in cui, durante la gestazione, si concretizzi una delle seguenti condizioni:
- complicanze o persistenti forme morbose che possano anche solo in via potenziale essere aggravate dallo stato di gravidanza;
- condizioni di lavoro o ambientali potenzialmente pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
- impossibilità di adibire la specializzanda ad altre attività formative (artt. 7 e 12 del D.Lgs. 151/2001);
dovrà essere valutata la necessità di disporre l'interdizione anticipata rispetto al normale periodo di astensione obbligatoria, su richiesta della MIF o su iniziativa del Consiglio della scuola di Specializzazione di afferenza.
Congedo di paternità
A partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto del/la proprio/a figlio/a ed entro i 5 mesi successivi, lo Specializzando, può astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Il congedo è fruibile dal padre, anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre e si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte del figlio.
La durata del congedo è pari a 20 giorni lavorativi qualora il parto sia plurimo.
La domanda di fruizione del suddetto congedo deve essere inoltrata all'indirizzo protocollo@unime.it, previo visto da parte del Direttore della Scuola di afferenza, indicando il periodo di astensione richiesto, con un preavviso di almeno 5 giorni.
Le assenze superiori a 40 giorni continuativi per gravidanza sospendono il periodo di formazione che dovrà essere recuperato.
L’esame di passaggio all’annualità successiva così come l’esame finale potranno essere sostenuti solo al termine del periodo di recupero.
Congedo parentale
Al padre e alla madre è consentito fruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.
Il periodo di congedo parentale è pari a 10 mesi complessivi, con le seguenti articolazione:
- un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi per la madre lavoratrice. La madre può usufruire del congedo parentale solo al termine del periodo di Congedo di Maternità Obbligatorio;
- un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi per il padre lavoratore successivamente alla nascita del/la figlio/a. Tale limite è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all'astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi. In tal caso il periodo complessivo fra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi.
- un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi nel caso in cui vi sia un solo genitore (affido esclusivo, decesso, etc.);
I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori.
La richiesta di congedo parentale deve essere vistata dal Direttore della Scuola e deve essere inoltrata all'indrizzo email protocollo@unime.it con un preavviso di almeno 5 giorni.
RIPOSO GIORNALIERO
Il riposo giornaliero può essere fruito dal rientro in formazione e fino al compimento di un anno della prole ai sensi dell'art. 39 D. lgs. n. 150/2001.
Coloro che ne usufruiscono avranno una riduzione di 2 ore dell'orario giornaliero, anche cumulabili durante la giornata. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa..
Qualora il medico sia rientrato al 3° mese ed usufruisce delle due ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno del bimbo, dovrà recuperare 3 mesi di attività formativa non svolta per poter essere ammesso all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno versati soltanto i 2/3 della quota variabile. Periodi inferiori non incidono ai fini del recupero.
La comunicazione dell'orario ridotto deve essere inoltrata all'indirizzo protocollo@unime.it
MALATTIA DELLA PROLE
In materia, la legge prevede due ipotesi:
- fino a quando la prole abbia un'età inferiore a 3 anni è possibile assentarsi per un periodo massimo di 40 giorni, oltre i quali la formazione sarà sospesa. Le assenze superiori a 40 gg. dovranno essere recuperate;
- nel periodo compreso tra i 3 e gli 8 anni di età della prole è possibile assentarsi per un periodo massimo di 5 giorni. Non è prevista sospensione della formazione.
L'assenza per malattia del bambino può essere fruita alternativamente dai due genitori. La comunicazione suddetta deve essere inviata all'indirizzo protocollo@unime.it, allegando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e il certificato medico.
Nell’ottica della dematerializzazione dei processi amministrativi, il CIAM in collaborazione con la Direzione Servizi Didattici e Alta Formazione ha attivato la presentazione della Domanda di Conseguimento Titolo online, modificando l’iter seguito fino ad oggi .
La Domanda di Conseguimento Titolo Online è un processo unico che coinvolge lo Specializzando, il Docente Relatore e la Segreteria Scuole di Specializzazione.
La procedura sarà attivata online a partire da 40 giorni prima delle Sessioni di Diploma di Specializzazione.
Di norma, lo Specializzando avrà a disposizione più di un mese di tempo per perfezionare la domanda di conseguimento titolo tramite Esse3.
I files PDF che i laureandi dovranno uploadare in procedura Esse3 sono:
1) Documento d'identità in corso di validità;
2) Frontespizio della tesi firmato;
3) Contenuto definitivo dell'elaborato di tesi;
4) Report prodotto dal controllo del software di antiplagio.
Con la medesima tempistica, ciascun Docente Relatore potrà visionare ed approvare (o rifiutare) l'elaborato di tesi; in caso di rifiuto da parte del docente, lo Specializzando potrà ripetere la procedura secondo le modifiche concordate con il relatore.
La scadenza per ultimare il sopraindicato iter sarà di 7 giorni prima dell'inizio degli appelli.
Seguiranno le verifiche amministrative a cura della competente Segreteria Scuole di Specializzazione e l'approvazione via web dello statino di Diploma da parte dello Specializzando.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- D. LGS. N. 368/1999
- REGOLAMENTO TIPO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AREA MEDICA
Trasferimento da altro Ateneo (IN ENTRATA)
1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione di altro Ateneo alla Scuola di Specializzazione della medesima tipologia dell’Università degli Studi di Messina, deve presentare richiesta di “nulla osta” almeno un mese prima dell’inizio delle attività didattiche.
2. La richiesta di “nulla osta” al trasferimento deve essere accompagnata da una dettagliata autocertificazione delle attività formative svolte nella Scuola di Specializzazione di provenienza.
3. La segreteria competente dell’Università degli Studi di Messina potrà rilasciare il “nulla osta” in ingresso, previa verifica del rispetto del limite massimo dei posti disponibili.
4. L’Università degli Studi di Messina comunica alla/o sprecializzanda/o l’esito della richiesta.
5. In caso di concessione, l’interessata/o deve provvedere a richiedere il nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza e di destinazione.
6. Ricevuto il “foglio di congedo” dell’Ateneo di provenienza, l’Università degli Studi di Messina comunica all’interessata/o le modalità e il termine entro il quale iscriversi.
7. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
Nel caso in cui il contratto di formazione specialistica sia finanziato dalla Regione o da altro soggetto, il trasferimento è condizionato al nulla osta del finanziatore e degli Enti competenti, salvo disposizioni particolari contenute nel Bando ministeriale annuale per l’accesso alle Scuole di Specializzazione.
Trasferimento ad altro Ateneo (IN USCITA)
1. Chi intende trasferirsi da una Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Messina a un’altra Università deve presentare richiesta almeno un mese prima dell’inizio delle attività didattiche, allegando il “nulla osta” al trasferimento dell’Ateneo prescelto (da richiedere direttamente all'Ateneo di destinazione seguendo le procedure ivi previste).
2. Il trasferimento in uscita è subordinato al rilascio del nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza e di destinazione.
3. A seguito del rilascio di entrambi i nullaosta, l’Università degli Studi di Messina provvede a trasmettere il “foglio di congedo” all’Università presso cui la/o specializzanda/o chiede il trasferimento.
3. Il trasferimento è ammissibile solo per anni successivi al primo. Non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
Il trasferimento è consentito solo in presenza di documentati motivi di salute o personali della/o specializzanda/o, verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Richiesta pergamena di Specializzazione
Per richiedere la pergamena di Specializzazione basta accedere nell’area privata Servizi web UniME Esse3.
La pergamena si può ritirare presso lo sportello o riceverla a domicilio, prestare quindi attenzione ai passaggi di richiesta in piattaforma come riportato sulla guida. Lo sportello per il ritiro si trova a Palazzo Mariani, con accesso da P.zza Antonello, e sarà aperto al pubblico per il ritiro in sede (dopo aver effettuato la richiesta ed il pagamento della tassa) nei seguenti giorni:
Lun-Mer-Ven
10.00 - 12.30
Mart- Giov
10.00 - 12.30
15.00 – 16.00
La pergamena può essere spedita anche all’estero aggiungendo un piccolo contributo spese, in questo caso prima di effettuare la richiesta dalla piattaforma, contattare la segreteria di riferimento del Corso di Studi frequentato la quale provvederà ad inserire la relativa tassa, dopo si potrà procedere al pagamento delle due dovute.
Coloro i quali NON sono censiti sulla piattaforma ESSE3 potranno effettuare una richiesta via e-mail indirizzata all'indirizzo specareamedica@unime.it, indicando l’esigenza nel modo più dettagliato possibile.
Guida alla procedura richiesta titolo
Richiesta duplicato pergamena
Il duplicato della pergamena di Laurea può essere rilasciato solo in caso di smarrimento o furto (e deve essere allegata all'istanza relativa denuncia effettuata presso gli organi competenti) o deterioramento (in questo caso, deve essere allegata all'istanza la pergamena deteriorata che verrà annullata).
Autocertificazione conseguimento titolo con esami sostenuti
Si ricorda la possibilità di utilizzare l'autocertificazione di "Specializzazione con esami" reperibile nell'area personale ESSE3 alla voce Segreteria>Certificati
In alternativa, è possibile chiedere delle certificazioni rilasciate dall’Ateneo attraverso il seguente modulo: