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FAQ Percorsi di Sostegno (Formazione Insegnanti)

Che cosa è il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità?

Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituito ai sensi dell'art. 13 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, è un percorso formativo per l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge del 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. 
A conclusione del corso il candidato che supera, con esito favorevole, l’esame finale, consegue il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. 

La frequenza è obbligatoria?

Ai sensi art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92:

Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento.

Il monte ore relativo sarà recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti.

Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

Quanto dura il corso?

Il DM 30 settembre 2011 prevede una durata complessiva di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi di tirocinio diretto.

A quanto ammonta la tassa di partecipazione alle selezioni? Se partecipo per più ordini\gradi di istruzione dovrò pagare più tasse?

Il contributo per l’iscrizione ai test preselettivi è pari a € 150,00 (euro centocinquanta/00).

Dovrà essere pagata una tassa di partecipazione per ogni grado/ordine di scuola per cui si intende partecipare alle selezioni.

A quanto ammonta il costo di immatricolazione?

La tassa d’iscrizione pari ad è € 3.700,00 (euro tremilasettecento/00).

La quota dovrà essere versata in due rate: la prima, pari ad € 2.000,00 (euro duemila/00) dovrà essere corrisposta al momento dell’iscrizione; la seconda, pari ad € 1.700,00 (euro millesettecento/00), dovrà essere versata entro il termine fissato dal Decreto Rettorale di approvazione atti e con la procedura ivi indicata.

La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso.

Ho l’opportunità di utilizzare il bonus docenti per il pagamento della tassa?

Sì, ma il Bonus Docenti può essere utilizzato soltanto per la seconda rata equivalente a € 1.700,00.

Sono previsti esoneri dal pagamento delle tasse di iscrizione?

No. Sono esonerati dal pagamento della sola seconda rata (pari ad € 1.700,00) coloro che all’atto della immatricolazione certifichino la condizione di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 66%.

Per la scuola dell’infanzia e primaria quali sono i requisiti di accesso?

titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002;

Per la scuola secondaria di I e II grado quali sono i requisiti di accesso?

laurea specialistica, magistrale o di “vecchio ordinamento”, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione della selezione (il titolo di studio deve essere comprensivo dei requisiti curriculari ex D.P.R. n. 19/2016 e ss. mm. e ii.)

e

diploma di maturità di tipo tecnico o professionale, coerente con le classi di concorso vigenti (insegnanti tecnico pratici, ITP).

Sono un docente ITP; posso partecipare al corso di specializzazione sul sostegno con il solo diploma?

Si, per quanto concerne le classi di insegnamento tecnico-pratico è sufficiente il possesso del diploma di maturità di tipo tecnico o professionale coerente con le classi di concorso vigenti (D.P.R. n. 19/2017 e ss. mm. e ii.). 

Fino al mese di dicembre 2025 non è richiesta la laurea.

Non so se riuscirò a conseguire i CFU mancanti per l’accesso alla mia classe di concorso entro la data di scadenza del bando. Posso partecipare con riserva?

No. Tutti i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Se ho problemi con l’inserimento dei dati su ESSE3 a chi mi posso rivolgere?

È possibile contattare il Welcome Point per le problematiche inerenti alla procedura scrivendo all’indirizzo e-mail infopoint@unime.it o telefonando al n. 090.676.8300, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.

In cosa consiste la prova preselettiva?

Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

Le restanti domande verteranno sugli argomenti individuati dal DM 30 settembre 2011 ovvero:

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creatività e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale zero punti.

Il test ha la durata di due ore.

Quanti candidati saranno ammessi alla prova scritta? Qual è il punteggio minimo per superare il test preselettivo?

Supera il test preselettivo ed è ammesso alla successiva prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi nella singola sede. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova selettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Non è previsto un punteggio minimo.

Sono inoltre ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che rientrano in uno dei casi sotto indicati:

  • candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% (art. 20 comma 2 bis Legge 04/1992);
  • candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di sevizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, c. 14, della legge n. 124/1999, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura selettiva cui partecipano (art. 2, comma 8, del DL n. 22/2020 convertito nella Legge n. 41/2020);
  • i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del VI ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da Covid-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove.

Si rimanda ai decreti ministeriali attuativi per eventuali modifiche e/o integrazioni.

Possiedo i requisiti di accesso per più gradi/ordini di istruzione. Posso partecipare alle diverse procedure?

Si, il candidato che possiede i requisiti di accesso prescritti, potrà partecipare per più ordini/gradi di scuola.

Dovrà essere pagata una tassa di partecipazione per ogni ordine/grado di scuola per cui si intende partecipare alle selezioni.

Se dovessi collocarmi in posizione utile per diversi ordini/gradi di istruzione, dovrò optare per uno solo di essi?

Sì. Il candidato che risulti in posizione utile su più ordini/gradi di scuola, dovrà optare per uno solo di essi.

Tuttavia, in occasione dei successivi cicli potrà essere ammesso in sovrannumero per l’altro ordine/grado di scuola, non dovendo sostenere nuovamente le relative prove di accesso.

In occasione dei precedenti cicli di specializzazione, ho superato tutte le prove posizionandomi nella graduatoria di merito ma non rientro nei posti messi a bando. Posso essere ammesso in sovrannumero in occasione del presente ciclo?

Potranno essere ammessi in sovrannumero, quindi senza dover sostenere nuovamente le prove selettive, coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

  • Abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  • Siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  • Siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.