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Studenti davanti alla Facoltà di Giurisprudenza

   Come compilare l’autocertificazione dei redditi a.a. 2011/2012

   

Nella sezione “Situazione personale dello studente dichiarante” spuntare le relative opzioni:

    • Studente indipendente: selezionare l’opzione qualora sussistano contemporaneamente due condizioni:
      • avere residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d’origine, in alloggio non di proprietà di un suo membro, da almeno due anni dall’eventuale cambio di residenza regolarmente dichiarato presso la propria Segreteria.
      • indicatore della Condizione Economica (ICE) derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non inferiore a € 6.500.
    • Studente con un solo genitore nel nucleo familiare, selezionare l’opzione solo qualora lo studente dichiarante sia orfano/a;
    • Studente con invalidità: selezionare l’opzione qualora lo studente abbia una percentuale di invalidità;
    • Grado di invalidità: specificare la percentuale di invalidità (altrimenti lasciare 0%);
    • Studente straniero proveniente da paese con reddito nazionale inferiore a $ 2696: selezionare l’opzione qualora lo studente dichiarante proviene dai seguenti paesi che, dall'elenco fornito dal M.A.E. e trasmesso dal M.U.R.S.T., risultano avere nel 1996 un reddito nazionale inferiore a 2696 dollari (Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo, Repubblica Democratica del Costa D’Avorio, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Laos, Repubblica popolare del Madagascar, Malati, Mali, Mauritania, Mozambico, Nepal, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Tanzania, Repubblica U. di Togo, Uganda, Yemen, Zambia).
    • Studente straniero proveniente da paese diverso dal punto precedente: selezionare l’opzione qualora lo studente dichiarante proviene da un paese diverso da quelli presenti nell’elenco precedente;

    Nella sezione “Dati reddituali e patrimoniali” riempire i campi seguendo le relative indicazioni:

    • Importo reddito al netto dell’IRPEF (ICE):  va riportato il reddito complessivo relativo all'anno 2010. Tale reddito è indicato nei modelli fiscali di dichiarazione (mod. unico, mod.730,CUD). È composto dal reddito complessivo al netto dell'IRPEF.

    N.B. Per il calcolo delle tasse universitarie non si deve utilizzare il reddito riportato sul modello ISEE ;

    • Tipo di reddito: Indicare il tipo di reddito tra le opzioni disponibili;
    • Importo patrimonio immobiliare (ICP): va riportato l'imponibile definito ai fini dell'I.C.I. al 31/12/2010. È esclusa totalmente dalla valutazione la prima casa di proprietà, se adibita a residenza del nucleo familiare, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, per le quali va indicato solamente il 50% dell'imponibile definito ai fini dell'I.C.I. Sono esclusi eventuali immobili strumentali effettivamente adibiti allo svolgimento della propria attività lavorativa. Sono altresì esclusi dalla valutazione i terreni agricoli di proprietà direttamente destinati o adibiti all'uso dell'impresa agricola. Nonchè i terreni esclusi dall’ICI.
      L'imponibile I.C.I. si ottiene moltiplicando la rendita o la presunta rendita catastale per i seguenti coefficienti di legge: 
      · 34 per le unità immobiliari urbane classificate nelle categorie catastali C1 ed E
      · 50 per le unità immobiliari urbane classificate nelle categorie catastali A10 e D
      · 100 per le altre unità immobiliari urbane
      · per i terreni agricoli moltiplicare per 75 la rendita dominicale (rilevabile sull'estratto catastale del terreno).
      Per le aree fabbricabili va riportato il valore dichiarato ai fini della determinazione dell'I.C.I. (valore commerciale del terreno). La rendita catastale è desumibile dagli atti catastali, per i fabbricati non censiti si fa riferimento a rendite presunte determinate sulla base di immobili similari (secondo quanto previsto ai fini I.C.I.). Le rendite indicate negli atti catastali, devono essere aggiornate secondo i ctiteri di determinazione della base imponibile prevista per l'I.C.I.
      IMMOBILI ALL’ESTERO. I patrimoni immobiliari localizzati all’estero, detenuti al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.